Trasporto merci conto proprio
Che cosa prevede la licenza

Europarts Srl

Il trasporto merci in conto proprio si riferisce alla pratica di trasportare beni di proprietà propria o dell'azienda utilizzando mezzi di trasporto privati. In altre parole, la società o l'individuo che detiene la proprietà dei beni trasportati si assume la responsabilità del trasporto piuttosto che affidarsi a una società di trasporti terza.

Che cosa prevede la licenza per il trasporto per conto proprio?


La licenza per il trasporto merci per conto proprio presenta diverse caratteristiche, tra cui la possibilità di effettuare trasporti di merci in autonomia, senza dover utilizzare servizi di trasporto terzi. Inoltre, permette di avere maggior controllo sul processo di trasporto delle merci e di ridurre i costi legati ai servizi di trasporto esterni.

Ci sono alcune regole che devono essere seguite per attuare il trasporto merci in conto proprio. In primo luogo, il trasportatore deve possedere un mezzo di trasporto idoneo al tipo di merce che si intende trasportare. Inoltre, il conducente deve essere in possesso di una patente di guida adeguata rispettando le norme sulla sicurezza stradale.

È importante notare che il trasporto merci in conto proprio non è soggetto alle stesse normative delle società di trasporto terzi. Tuttavia, il trasportatore deve comunque rispettare le leggi in vigore riguardo alla documentazione, all'imballaggio e all'etichettatura della merce trasportata. Inoltre, il trasportatore deve assicurarsi che i beni trasportati non rappresentino un pericolo per la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente. In questa tipologia di trasporto si evidenzia, nelle normative di riferimento, il fatto che il trasporto non deve essere l’attività prevalente ma è soltanto una attività accessoria svolta da chi trasporta la merce.

La normativa di riferimento prevede anche che le merci trasportate siano di proprietà delle stesse persone, o enti privati, società, o che siano trasportate per motivazioni legate ad una riparazione, oppure prese in uso per svolgere l’attività lavorativa prevalente. Ma anche avendo un contratto con un mandato alla vendita o all’acquisto della stessa merce.

Come deve avvenire il trasporto?


Il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà, o anche affittati dove alla guida dello stesso mezzo sia il titolare della licenza, oppure nel caso di altre persone, queste devono essere lavoratori dipendenti dell’azienda che ha la titolarità della licenza.

Quindi, la licenza per il trasporto merci per conto proprio è un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti che consente a un'azienda o a un individuo di utilizzare un veicolo di proprietà per trasportare merci a fini commerciali.

Come si ottiene la licenza?


Per ottenere questa licenza, è necessario soddisfare alcuni requisiti, tra cui il possesso di un'assicurazione civile di responsabilità, oltre chiaramente alla carta di circolazione del mezzo. La carta di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto per conto proprio viene rilasciata sulla base del possesso da parte dell’interessato della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio. Sulla carta stessa verranno annotati gli estremi identificativi della licenza.

La licenza quindi è nominativa e se il mezzo viene ceduto, è necessaria una nuova licenza per l’utilizzo da parte del nuovo proprietario. Per il trasporto merci conto proprio la licenza è necessaria per l’utilizzo di quei veicoli che hanno un peso a pieno carico maggiore alle 6 tonnellate, quindi per mezzi che hanno una capacità inferiore non è necessaria.

La richiesta viene presentata alle province o alla città metropolitane. Il richiedente deve giustificare l’impiego del veicolo per l’attività lavorativa svolta, indicando la tipologia di cose trasportate, questo è importante perché non è possibile trasportare merce al di fuori della tipologia prevista.

Chiunque trasporti cose ad uso proprio in un veicolo senza avere il titolo prescritto o anche viola le prescrizioni e i limiti della licenza è punibile con delle sanzioni previste dall’art. 46 primo e secondo comma della legge del 6 giugno 1974, n. 298.

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